Art. 1
Definizioni
In vigore dal 10 ago 2018
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «materiale da imballaggio in legno»: legname o prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, effettivamente utilizzati o meno per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm;
b) «prodotti specificati»: prodotti originari della Bielorussia e della Cina importati nell'Unione, sostenuti, protetti o trasportati tramite materiale da imballaggio in legno, con i codici della nomenclatura combinata (NC) o i codici TARIC indicati nell'allegato I della presente decisione e conformi alle descrizioni figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3);
c) «spedizione»: quantitativo di merci compreso in un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità;
d) «operatore professionale»: qualsiasi persona di diritto pubblico o privato coinvolta professionalmente nell'introduzione di materiale da imballaggio in legno nel territorio dell'Unione e giuridicamente responsabile di tale introduzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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