Art. 4
Controlli fitosanitari
In vigore dal 10 ago 2018
Controlli fitosanitari
Il materiale da imballaggio in legno utilizzato per le spedizioni di prodotti specificati è sottoposto periodicamente ai controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 2000/29/CE per confermare che tale materiale soddisfa le prescrizioni dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE.
In base al rischio fitosanitario individuato, gli Stati membri definiscono la frequenza con cui il materiale da imballaggio in legno di prodotti specificati è sottoposto ai controlli fitosanitari. Il tasso di frequenza non può essere inferiore all'1 % delle spedizioni dei prodotti specificati. Fino al completamento dei controlli il materiale da imballaggio in legno e i rispettivi prodotti specificati rimangono sotto vigilanza doganale a norma dell'articolo 134 del regolamento (UE) n. 952/2013 e sono sottoposti anche alla sorveglianza dell'organismo ufficiale responsabile.
I controlli fitosanitari sono eseguiti al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione approvato a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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