Art. 5
Misure in caso di mancata conformità
In vigore dal 10 ago 2018
Misure in caso di mancata conformità
Se dai controlli fitosanitari di cui all' emerge che le disposizioni dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE non sono rispettate o che il materiale da imballaggio in legno è infestato da organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, di tale direttiva, lo Stato membro interessato adotta immediatamente, nei confronti del materiale da imballaggio in legno non conforme, una delle misure previste all'articolo 13 quater, paragrafo 7, di detta direttiva.
Quando tale mancata conformità o tale infestazione è constatata nel luogo di destinazione di cui all' della presente decisione, lo Stato membro interessato assicura la distruzione immediata di tale materiale da imballaggio in legno. Prima della distruzione il materiale da imballaggio in legno è trattato in modo da garantire che non vi sia alcun rischio fitosanitario durante e dopo la distruzione.
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