Art. 5

In vigore dal 28 mag 2018
(1)   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette le seguenti informazioni: a) l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto un aiuto nel quadro del regime di cui all' e l'importo totale dell'aiuto ricevuto da ciascuno di essi nel contesto di tale regime; b) l'importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso ciascun beneficiario; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione; d) documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto di cui all'. (2)   La Germania mantiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero dell'aiuto concesso a norma del regime di cui all'. Su semplice richiesta della Commissione, la Germania trasmette immediatamente informazioni sulle misure già adottate e su quelle pianificate per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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