Art. 3
In vigore dal 28 mag 2018
(1) La Germania recupera gli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di cui all' dai beneficiari.
(2) Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del suo effettivo recupero.
(3) Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (117) della Commissione.
(4) La Germania annulla tutti i pagamenti in sospeso di aiuti a titolo del regime di cui all' con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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