Art. 2
In vigore dal 28 mag 2018
Gli aiuti individuali concessi nell'ambito del regime di cui all' non costituiscono aiuto di Stato se, al momento della loro concessione, soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento adottato a norma dell' del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (116) applicabile al momento della concessione dell'aiuto.
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