Art. 1
In vigore dal 28 mag 2018
(1) L'esenzione totale dei consumatori di carico di base in Germania dal pagamento degli oneri di rete, alla quale la Germania ha dato attuazione illegalmente nel 2012 e 2013, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato nella misura in cui tali consumatori sono stati esentati dal pagamento degli oneri di rete corrispondenti ai costi di rete da essi causati o, laddove tali costi di rete erano inferiori agli oneri di rete minimi pari al 20 % degli oneri di rete pubblicati, dal pagamento di tali oneri di rete minimi.
(2) L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è stato messo in atto dalla Germania in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ed è incompatibile con il mercato interno.
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