Art. 7
Compiti degli Stati membri
In vigore dal 18 apr 2018
Compiti degli Stati membri
1. Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione della presente decisione a livello nazionale tramite i pertinenti servizi nazionali e fatte salve le disposizioni nazionali in termini di attuazione e organizzazione. A tale riguardo, gli Stati membri:
a)
coordinano le attività correlate all'attuazione degli strumenti basati sul web di Europass;
b)
promuovono l'uso e rafforzano la conoscenza e la visibilità di Europass;
c)
promuovono e forniscono informazioni sui servizi che offrono orientamento per la mobilità transnazionale e la gestione della carriera, compresi, ove del caso, i servizi di orientamento individuale;
d)
rendono le informazioni sulle opportunità di apprendimento, le qualifiche e le pratiche di riconoscimento disponibili sulla piattaforma online di Europass, anche attraverso collegamenti ai pertinenti siti web nazionali;
e)
coinvolgono le parti interessate di tutti i settori pertinenti e promuovono la cooperazione tra le parti interessate pubbliche e private nelle attività sotto la loro responsabilità;
2. La pubblicazione di informazioni sulla piattaforma online di Europass a norma dell', paragrafo 2, non crea obblighi aggiuntivi per gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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