Art. 7

Compiti degli Stati membri

In vigore dal 18 apr 2018
Compiti degli Stati membri 1.   Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione della presente decisione a livello nazionale tramite i pertinenti servizi nazionali e fatte salve le disposizioni nazionali in termini di attuazione e organizzazione. A tale riguardo, gli Stati membri: a) coordinano le attività correlate all'attuazione degli strumenti basati sul web di Europass; b) promuovono l'uso e rafforzano la conoscenza e la visibilità di Europass; c) promuovono e forniscono informazioni sui servizi che offrono orientamento per la mobilità transnazionale e la gestione della carriera, compresi, ove del caso, i servizi di orientamento individuale; d) rendono le informazioni sulle opportunità di apprendimento, le qualifiche e le pratiche di riconoscimento disponibili sulla piattaforma online di Europass, anche attraverso collegamenti ai pertinenti siti web nazionali; e) coinvolgono le parti interessate di tutti i settori pertinenti e promuovono la cooperazione tra le parti interessate pubbliche e private nelle attività sotto la loro responsabilità; 2.   La pubblicazione di informazioni sulla piattaforma online di Europass a norma dell', paragrafo 2, non crea obblighi aggiuntivi per gli Stati membri.
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Compiti degli Stati membri (Art. 7 Decisione (UE) 2018/646) — Testo vigente | Portale Normativo