Art. 9
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 18 apr 2018
Monitoraggio e valutazione
1. La Commissione riferisce in merito ai progressi compiuti e ai possibili sviluppi futuri a seguito dell'adozione della presente decisione, se del caso, nel contesto dei pertinenti quadri strategici in materia di istruzione, formazione e lavoro.
2. Entro il 23 maggio 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione e l'impatto della presente decisione.
3. La valutazione è condotta da un organismo indipendente sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi messi a punto dalla Commissione in consultazione degli Stati membri.
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