Art. 5
Supplementi Europass
In vigore dal 18 apr 2018
Supplementi Europass
1. I supplementi Europass sono rilasciati, in conformità dei modelli, dalle autorità nazionali o organismi competenti. In particolare, deve essere rispettato l'ordine degli elementi del modello in modo da agevolare la comprensione e assicurare la completezza delle informazioni presentate.
2. I modelli di cui al paragrafo 1 sono elaborati e, se necessario, rivisti dalla Commissione, in stretta collaborazione e consultazione con gli Stati membri e le altre parti interessate, quali il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, per garantire la pertinenza e la fruibilità dei supplementi.
3. I supplementi Europass sono rilasciati gratuitamente e, ove possibile, in formato elettronico. I supplementi Europass sono rilasciati nella lingua nazionale e, ove possibile, in un'altra lingua europea.
4. I supplementi Europass non sostituiscono i diplomi o i certificati originali e non comportano alcun riconoscimento formale del diploma o certificato originale da parte delle autorità o enti competenti di altri paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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