Art. 5

Supplementi Europass

In vigore dal 18 apr 2018
Supplementi Europass 1.   I supplementi Europass sono rilasciati, in conformità dei modelli, dalle autorità nazionali o organismi competenti. In particolare, deve essere rispettato l'ordine degli elementi del modello in modo da agevolare la comprensione e assicurare la completezza delle informazioni presentate. 2.   I modelli di cui al paragrafo 1 sono elaborati e, se necessario, rivisti dalla Commissione, in stretta collaborazione e consultazione con gli Stati membri e le altre parti interessate, quali il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, per garantire la pertinenza e la fruibilità dei supplementi. 3.   I supplementi Europass sono rilasciati gratuitamente e, ove possibile, in formato elettronico. I supplementi Europass sono rilasciati nella lingua nazionale e, ove possibile, in un'altra lingua europea. 4.   I supplementi Europass non sostituiscono i diplomi o i certificati originali e non comportano alcun riconoscimento formale del diploma o certificato originale da parte delle autorità o enti competenti di altri paesi.
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Supplementi Europass (Art. 5 Decisione (UE) 2018/646) — Testo vigente | Portale Normativo