Art. 6

Compiti della Commissione

In vigore dal 18 apr 2018
Compiti della Commissione 1.   La Commissione gestisce la piattaforma online di Europass. A tale riguardo la Commissione: a) garantisce la disponibilità e l'alta qualità delle informazioni a livello di Unione o dei collegamenti a tali informazioni disponibili ai sensi dell', paragrafo 2; b) sviluppa, sottopone a verifica e, se necessario, aggiorna la piattaforma online di Europass, compresi gli standard aperti, in linea con le esigenze degli utenti e con i progressi tecnologici, come pure con i cambiamenti nel mercato del lavoro e nell'erogazione di istruzione e formazione; c) segue e integra, ove pertinenti, gli ultimi progressi tecnologici che consentono una migliore accessibilità di Europass per gli anziani e le persone con disabilità; d) garantisce che qualsiasi sviluppo o aggiornamento della piattaforma online di Europass, compresi gli standard aperti, contribuisca alla coerenza delle informazioni e dimostri un evidente valore aggiunto; e) assicura che gli strumenti basati sul web, in particolare quelli per la valutazione e l'autovalutazione, siano pienamente verificati e diano prova di qualità; e f) assicura la qualità e monitora l'efficacia della piattaforma online di Europass, compresi gli strumenti basati sul web, in linea con le esigenze degli utenti. 2.   La Commissione garantisce l'efficace esecuzione della presente decisione. A tale riguardo la Commissione: a) garantisce la partecipazione attiva e il coinvolgimento degli Stati membri nella pianificazione strategica, compresi la definizione e l'orientamento degli obiettivi strategici, la garanzia della qualità e il finanziamento, e tiene in debito conto le loro posizioni; b) assicura la partecipazione attiva e il coinvolgimento degli Stati membri nelle attività di sviluppo, verifica, aggiornamento e valutazione della piattaforma online di Europass, compresi gli standard aperti, e tiene in debito conto le loro posizioni; c) garantisce che, a livello di Unione, le parti interessate pertinenti siano coinvolte nell'attuazione e nella valutazione della presente decisione; d) organizza attività di apprendimento e scambi di migliori pratiche tra gli Stati membri e, ove del caso, facilita consulenze inter pares su richiesta degli Stati membri; e) assicura lo svolgimento di adeguate attività di promozione, orientamento e informazione a livello di Unione, in modo da raggiungere i potenziali utenti e le parti interessate, comprese le persone con disabilità.
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