Art. 5
In vigore dal 18 apr 2018
1. Le operazioni di assunzione e di concessione di prestiti relative alla parte dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro con la stessa data di valuta e non obbligano l'Unione a trasformazioni delle scadenze, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.
2. Se le circostanze lo consentono e qualora la Georgia ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che i termini e le condizioni del prestito prevedano una clausola di rimborso anticipato e che una clausola analoga sia inserita nei termini e nelle condizioni delle operazioni di assunzione del prestito.
3. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e la Georgia ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere al rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti o a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei prestiti assunti, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dall'Unione che concernono le operazioni di assunzione e concessione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Georgia.
5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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