Art. 4
In vigore dal 18 apr 2018
1. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in due rate, consistenti ognuna in un prestito e in una sovvenzione. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.
2. Per l'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (5).
3. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a)
la condizione preliminare di cui all', paragrafo 1;
b)
il raggiungimento di risultati costantemente soddisfacenti nell'attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non precauzionale con l'FMI; e
c)
l'attuazione delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.
In linea di principio il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.
4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o cancellazione.
5. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale della Georgia. Fatte salve le condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Georgia in quanto beneficiario finale.
Storico versioni
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