Art. 3

In vigore dal 18 apr 2018
1.   La Commissione concorda con le autorità georgiane, secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa («protocollo d'intesa») comprendente un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all', paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Georgia con il sostegno dell'FMI. 2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di controllo regolare da parte della Commissione. 3.   Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito e in un accordo di sovvenzione da concludere tra la Commissione e le autorità georgiane. 4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all', paragrafo 3, continuino a essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.
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Art. 3 Decisione (UE) 2018/598 — Testo vigente | Portale Normativo