Art. 1
In vigore dal 18 apr 2018
1. L'Unione mette a disposizione della Georgia un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 45 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. Di detto importo massimo, fino a 35 milioni di EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 10 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Georgia indicato nel programma dell'FMI in vigore.
2. La Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell'Unione, sui mercati dei capitali o da istituti finanziari le risorse necessarie per finanziare la parte dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito, per poi concederle a sua volta in prestito alla Georgia. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.
3. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Georgia, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell'accordo di associazione, compresa la zona di libero scambio globale e approfondita.
La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.
4. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all', paragrafo 1.
5. Qualora il fabbisogno di finanziamento della Georgia diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.
Storico versioni
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