Art. 7

Termini

In vigore dal 3 nov 2017
Termini Il diritto dell'autorità competente di imporre misure correttive in caso di inosservanza che sia stata confermata da una verifica si estingue decorsi due anni dalla finalizzazione della verifica.
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Termini (Art. 7 Decisione (UE) 2017/33) — Testo vigente | Portale Normativo