Art. 5
Accesso al fascicolo
In vigore dal 3 nov 2017
Accesso al fascicolo
1. I gestori di SPIS hanno diritto, dopo l'avvio della procedura per l'imposizione di misure correttive, di accedere al fascicolo dell'autorità competente, fatti salvi gli interessi legittimi di persone giuridiche e naturali diverse dagli stessi gestori di SPIS. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.
2. I gestori di SPIS inviano all'autorità competente, senza indebito ritardo, ogni richiesta relativa all'accesso al fascicolo.
3. Il fascicolo consiste dei documenti ottenuti, prodotti o raccolti dall'autorità competente durante la procedura di imposizione di misure correttive.
4. Ai fini del presente articolo, le informazioni riservate possono includere documenti interni dell'autorità competente e la corrispondenza tra l'autorità competente e qualunque soggetto coinvolto nella preparazione della verifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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