Art. 5 · Accesso al fascicolo

Art. 5

Accesso al fascicolo

In vigore dal 3 nov 2017
Accesso al fascicolo 1.   I gestori di SPIS hanno diritto, dopo l'avvio della procedura per l'imposizione di misure correttive, di accedere al fascicolo dell'autorità competente, fatti salvi gli interessi legittimi di persone giuridiche e naturali diverse dagli stessi gestori di SPIS. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate. 2.   I gestori di SPIS inviano all'autorità competente, senza indebito ritardo, ogni richiesta relativa all'accesso al fascicolo. 3.   Il fascicolo consiste dei documenti ottenuti, prodotti o raccolti dall'autorità competente durante la procedura di imposizione di misure correttive. 4.   Ai fini del presente articolo, le informazioni riservate possono includere documenti interni dell'autorità competente e la corrispondenza tra l'autorità competente e qualunque soggetto coinvolto nella preparazione della verifica.
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