Art. 6

Imposizione di misure correttive

In vigore dal 3 nov 2017
Imposizione di misure correttive 1.   In conformità all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), l'autorità competente può imporre misure correttive nei confronti del gestore dello SPIS, dopo aver preso in esame le informazioni fornite da quest'ultimo. A scanso di equivoci, laddove la procedura per imporre una misura correttiva abbia avuto avvio sulla base di una sospetta inosservanza, la misura correttiva è imposta solo dopo che il competente organo decisionale dell'autorità competente abbia approvato la relazione che individua l'inosservanza. 2.   Ove la BCE agisca in veste di autorità competente, la decisione di imporre misure correttive è approvata dal Consiglio direttivo. La decisione specifica il termine entro il quale il gestore dello SPIS è tenuto ad attuare le misure. 3.   Ove una BCN agisca in veste di autorità competente, la decisione di imporre misure correttive è approvata dall'organo decisionale della BCN. La decisione specifica il termine entro il quale il gestore dello SPIS è tenuto ad attuare le misure correttive. Una copia della decisione è trasmessa per conoscenza dalla BCN al Consiglio direttivo senza indebito ritardo.
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Imposizione di misure correttive (Art. 6 Decisione (UE) 2017/33) — Testo vigente | Portale Normativo