Art. 9

Mancata attuazione delle misure correttive

In vigore dal 3 nov 2017
Mancata attuazione delle misure correttive La mancata attuazione delle misure correttive da parte del gestore dello SPIS entro il termine indicato può essere considerato come causa autonoma di imposizione di sanzioni da parte della BCE, purché la stessa inosservanza non sia già stata sanzionata.
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Mancata attuazione delle misure correttive (Art. 9 Decisione (UE) 2017/33) — Testo vigente | Portale Normativo