Art. 4

Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento

In vigore dal 11 lug 2017
Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento L'ufficio europeo di coordinamento ha il compito di favorire lo scambio di informazioni tra Stati membri sui programmi di lavoro nazionali e l'esercizio di riesame congiunto, in particolare: a) condividendo con gli uffici di coordinamento nazionali le informazioni, disponibili a livello dell'Unione, pertinenti ai fini dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/589, al fine di assisterli nella preparazione dei loro progetti di programmi di lavoro nazionali; b) sviluppando e aggiornando uno strumento sull'Extranet del portale EURES che metta a disposizione degli uffici di coordinamento nazionali il modello di cui all' e qualsiasi informazione relativa alle modalità della sua compilazione e presentazione e fornisca agli uffici di coordinamento nazionali un'opportunità per esaminare e commentare reciprocamente i progetti dei programmi di lavoro nazionali; c) supervisionando l'applicazione dei termini stabiliti nell'allegato II per la presentazione dei progetti di programmi di lavoro nazionali, l'esercizio di riesame congiunto e le relazioni sull'attuazione dei programmi di lavoro nazionali; d) fornendo ogni altro strumento, ogni altra formazione e ogni altro supporto necessari per agevolare lo scambio di informazioni e l'apprendimento reciproco sul ciclo di programmazione; e) mettendo a disposizione dell'intera rete EURES, attraverso una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES, gli elementi attinenti al ciclo di programmazione al fine di aumentare la trasparenza e l'apprendimento reciproco; f) incoraggiando gli uffici di coordinamento nazionali a garantire la coerenza tra applicazione dell'articolo 31 e dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/589; g) tenendo regolarmente informato il gruppo di coordinamento in merito al funzionamento del ciclo di programmazione e, laddove necessario, proponendo modifiche del modello e delle procedure.
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Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento (Art. 4 Decisione (UE) 2017/1256) — Testo vigente | Portale Normativo