Art. 3

Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

In vigore dal 11 lug 2017
Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali Gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di: a) raccogliere, analizzare e condividere le informazioni necessarie a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/589 al fine di preparare il loro progetto di programma di lavoro nazionale; b) redigere il loro programma di lavoro nazionale utilizzando il modello di cui all'allegato I; c) rispettare i termini stabiliti nell'allegato II per la presentazione dei progetti di programmi di lavoro nazionali; d) mettere il loro progetto di programma di lavoro nazionale a disposizione della rete utilizzando i mezzi previsti dall'ufficio europeo di coordinamento; e) partecipare all'esercizio di riesame congiunto dei progetti di programmi di lavoro nazionali al fine di completare tali programmi e aumentare la cooperazione pratica nell'erogazione dei servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro; f) completare il programma di lavoro nazionale al termine del riesame congiunto; g) aggiornare il programma di lavoro nazionale ogniqualvolta ciò sia necessario e mettere gli aggiornamenti a disposizione della rete utilizzando i mezzi previsti dall'ufficio europeo di coordinamento; h) riferire in merito all'attuazione delle attività illustrate nel programma di lavoro nazionale rispettando i termini di cui all'allegato II.
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Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali (Art. 3 Decisione (UE) 2017/1256) — Testo vigente | Portale Normativo