Art. 2

L'organizzazione del ciclo di programmazione

In vigore dal 11 lug 2017
L'organizzazione del ciclo di programmazione 1.   Ciascun ufficio di coordinamento nazionale redige ogni anno un programma di lavoro nazionale per le attività della rete EURES nel proprio Stato membro, secondo il modello indicato nell'allegato I. 2.   I progetti di programmi di lavoro nazionali sono messi a disposizione di tutti gli uffici di coordinamento nazionali che avranno l'opportunità di informarsi sulle attività programmate e di avanzare proposte di cooperazione e scambio di informazioni sulle attività. 3.   Ai rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione che partecipano al gruppo di coordinamento è data l'opportunità di presentare osservazioni in merito ai progetti di programmi di lavoro nazionali. 4.   Dopo il periodo concesso per le osservazioni, i programmi di lavoro nazionali definitivi sono messi a disposizione di tutti gli uffici di coordinamento nazionali. 5.   I programmi di lavoro nazionali utilizzano quanto più possibile gli indicatori e gli obiettivi applicabili agli atti di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/589. 6.   I programmi di lavoro nazionali possono impiegare altri indicatori aggiuntivi. 7.   Gli uffici di coordinamento nazionali riferiscono annualmente in merito all'esecuzione dei programmi di lavoro nazionali, individuando i risultati delle attività programmate.
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L'organizzazione del ciclo di programmazione (Art. 2 Decisione (UE) 2017/1256) — Testo vigente | Portale Normativo