Art. 3
Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali
In vigore dal 11 lug 2017
Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali
Gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di:
a)
raccogliere, analizzare e condividere le informazioni necessarie a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/589 al fine di preparare il loro progetto di programma di lavoro nazionale;
b)
redigere il loro programma di lavoro nazionale utilizzando il modello di cui all'allegato I;
c)
rispettare i termini stabiliti nell'allegato II per la presentazione dei progetti di programmi di lavoro nazionali;
d)
mettere il loro progetto di programma di lavoro nazionale a disposizione della rete utilizzando i mezzi previsti dall'ufficio europeo di coordinamento;
e)
partecipare all'esercizio di riesame congiunto dei progetti di programmi di lavoro nazionali al fine di completare tali programmi e aumentare la cooperazione pratica nell'erogazione dei servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro;
f)
completare il programma di lavoro nazionale al termine del riesame congiunto;
g)
aggiornare il programma di lavoro nazionale ogniqualvolta ciò sia necessario e mettere gli aggiornamenti a disposizione della rete utilizzando i mezzi previsti dall'ufficio europeo di coordinamento;
h)
riferire in merito all'attuazione delle attività illustrate nel programma di lavoro nazionale rispettando i termini di cui all'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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