Art. 7

Modello

In vigore dal 11 lug 2017
Modello 1.   Gli uffici di coordinamento nazionali utilizzano una versione elettronica del modello riprodotto nell'allegato I per la redazione dei loro programmi di lavoro nazionali. 2.   Gli uffici di coordinamento nazionali possono inserire tutte le attività del caso in ogni sezione del modello riprodotto nell'allegato I. 3.   Qualora lo strumento di cui all', lettera b), o qualsiasi informazione e documentazione ad esso relativa richiedano adeguamenti o modifiche, l'ufficio europeo di coordinamento, prima di adottare una nuova versione, consulta il gruppo di coordinamento conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589.
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Modello (Art. 7 Decisione (UE) 2017/1256) — Testo vigente | Portale Normativo