Art. 4
Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento
In vigore dal 11 lug 2017
Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento
1. L'ufficio europeo di coordinamento ha il compito di sostenere lo scambio di informazioni tra Stati membri sui sistemi nazionali di ammissione e sulla loro gestione, in particolare:
a)
creando e gestendo una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES per mettere a disposizione degli uffici di coordinamento nazionali:
i)
il modello di cui all' e tutte le informazioni relative alle sue modalità di compilazione e presentazione;
ii)
tutte le informazioni fornite dagli uffici di coordinamento nazionali in merito ai sistemi di ammissione e alla loro applicazione a norma del regolamento (UE) 2016/589 e della presente decisione, tenendo presente l'obbligo dell'ufficio europeo di coordinamento di inoltrare le informazioni in merito all'applicazione agli altri uffici di coordinamento nazionali a norma dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/589;
iii)
un'area collaborativa per lo scambio di informazioni circa l'istituzione e la gestione dei sistemi nazionali di ammissione;
b)
fornendo ogni ulteriore strumento, formazione e supporto necessari per facilitare lo scambio di informazioni e l'apprendimento reciproco sui sistemi di ammissione;
c)
tenendo regolarmente informato il gruppo di coordinamento in merito al funzionamento dello scambio di informazioni e, laddove necessario, proponendo modifiche del modello e delle procedure.
2. L'ufficio europeo di coordinamento pubblica l'elenco dei membri e dei partner di EURES sul portale EURES d'intesa con il singolo ufficio di coordinamento nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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