Art. 6
Modello
In vigore dal 11 lug 2017
Modello
1. Gli uffici di coordinamento nazionali utilizzano una versione elettronica del modello riprodotto nell'allegato per descrivere i sistemi nazionali di ammissione, i criteri e i requisiti applicati, nonché gli organismi designati per la loro gestione.
2. Il modello compilato è presentato all'ufficio europeo di coordinamento non appena istituito un sistema nazionale di ammissione. Qualora le informazioni così fornite subiscano modifiche, l'ufficio di coordinamento nazionale compila e presenta senza indugio un nuovo modello con le informazioni aggiornate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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