Art. 5

Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento

In vigore dal 11 lug 2017
Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento 1.   Il gruppo di coordinamento monitora attentamente la gestione dei sistemi nazionali di ammissione e funge da forum per lo scambio di opinioni e migliori prassi al fine di migliorare il loro funzionamento. 2.   Una volta l'anno il gruppo di coordinamento procede a un riesame dell'applicazione della presente decisione. Tale riesame costituirà il contributo del gruppo di coordinamento alle relazioni sull'attività e sulla valutazione ex post a cura della Commissione, ai sensi degli articoli 33 e 35 del regolamento (UE) 2016/589. 3.   Qualora la sezione Extranet di cui all', paragrafo 1, lettera a), o qualsiasi informazione e documentazione ad essa correlata richiedano adeguamenti o modifiche, l'ufficio europeo di coordinamento, prima di adottare una nuova versione, consulta il gruppo di coordinamento a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589.
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Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento (Art. 5 Decisione (UE) 2017/1255) — Testo vigente | Portale Normativo