Art. 2

Principi generali

In vigore dal 11 lug 2017
Principi generali 1.   Gli Stati membri condividono le informazioni in merito ai loro sistemi di ammissione in base al modello comune di cui all' e aggiornano tali informazioni ogniqualvolta si registrino cambiamenti. 2.   Ai fini dei sistemi di ammissione, ciascuno Stato membro garantisce l'espletamento delle seguenti funzioni: a) trattamento e valutazioni delle domande per diventare membri o partner di EURES; b) decisioni di approvazione o rigetto di tali domande e di revoca delle ammissioni; c) trattamento dei reclami relativi alle decisioni di cui alla lettera b) e decisione in merito ai medesimi reclami nonché proposta di rimedi avverso le suddette decisioni; d) monitoraggio della conformità dei membri e dei partner di EURES al sistema nazionale di ammissione e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/589. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i candidati siano chiaramente informati sulle modalità di trattamento delle loro domande, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni con altri Stati membri su decisioni in materia di ammissioni, monitoraggio e revoche.
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Principi generali (Art. 2 Decisione (UE) 2017/1255) — Testo vigente | Portale Normativo