Art. 5
Decisioni di nomina
In vigore dal 16 nov 2016
Decisioni di nomina
1. Il Comitato esecutivo può nominare uno o più capi di unità operative della BCE per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega mediante l'adozione di una decisione di nomina, previa consultazione del Presidente del Consiglio di vigilanza.
2. I capi di unità operative della BCE di cui al paragrafo 1 sono scelti tra i capi di unità operative della BCE impegnati nello svolgimento di compiti di vigilanza, separati dal punto di vista organizzativo dai compiti del personale impegnato nello svolgimento di altri compiti conferiti alla BCE in conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1024/2013. La selezione dei capi delle unità operative della BCE tiene altresì conto dell'importanza della decisione di delega e del numero di destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.
Storico versioni
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