Art. 3

Definizioni

In vigore dal 16 nov 2016
Definizioni Le espressioni utilizzate nella presente decisione hanno lo stesso significato di quelle definite nel regolamento interno, e ad esse si aggiungono le seguenti definizioni: 1) per «strumento giuridico in materia di vigilanza» si intende uno strumento giuridico relativo ai compiti di vigilanza della BCE; 2) per «decisione di delega» si intende una decisione del Consiglio direttivo di delegare poteri decisionali relativi a strumenti giuridici di vigilanza a capi di unità operative della BCE; 3) per «decisione di nomina» si intende una decisione del Comitato esecutivo di nominare uno o più capi di unità operative della BCE per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega; 4) per «decisione delegata» si intende una decisione relativa a strumenti giuridici di vigilanza assunta sulla base di poteri decisionali delegati.
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Definizioni (Art. 3 Decisione (UE) 2016/40) — Testo vigente | Portale Normativo