Art. 3
Definizioni
In vigore dal 16 nov 2016
Definizioni
Le espressioni utilizzate nella presente decisione hanno lo stesso significato di quelle definite nel regolamento interno, e ad esse si aggiungono le seguenti definizioni:
1)
per «strumento giuridico in materia di vigilanza» si intende uno strumento giuridico relativo ai compiti di vigilanza della BCE;
2)
per «decisione di delega» si intende una decisione del Consiglio direttivo di delegare poteri decisionali relativi a strumenti giuridici di vigilanza a capi di unità operative della BCE;
3)
per «decisione di nomina» si intende una decisione del Comitato esecutivo di nominare uno o più capi di unità operative della BCE per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega;
4)
per «decisione delegata» si intende una decisione relativa a strumenti giuridici di vigilanza assunta sulla base di poteri decisionali delegati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2017:933:oj#art-3