Art. 7

Registrazione delle decisioni delegate e relative comunicazioni

In vigore dal 16 nov 2016
Registrazione delle decisioni delegate e relative comunicazioni 1.   Il segretariato del Consiglio di vigilanza registra le decisioni delegate assunte in conformità alla presente decisione e ne informa mensilmente il segretariato del Consiglio direttivo. 2.   Il segretariato del Consiglio direttivo presenta al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza una relazione trimestrale sull'esercizio dei poteri decisionali delegati in relazione a strumenti giuridici di vigilanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2017:933:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Registrazione delle decisioni delegate e relative comunicazioni (Art. 7 Decisione (UE) 2016/40) — Testo vigente | Portale Normativo