Art. 6
Decisioni delegate
In vigore dal 16 nov 2016
Decisioni delegate
1. Le decisioni delegate sono assunte per conto del Consiglio direttivo e sotto la sua responsabilità.
2. Ove un capo di unità operativa della BCE sia stato nominato per l'assunzione decisioni sulla base di una decisione di delega in conformità all', paragrafo 1, le decisioni delegate sono sottoscritte dal capo di unità operativa della BCE. Ove più di un capo di unità operativa della BCE sia stato nominato per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione delegata in conformità dell', paragrafo 1, le decisioni delegate sono sottoscritte dai capi di unità operative nominati della BCE che hanno approvato la decisione delegata.
Storico versioni
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