Art. 9
Gestione delle informazioni FIDUCIA
In vigore dal 20 set 2016
Gestione delle informazioni FIDUCIA
1. Per «gestione delle informazioni FIDUCIA» si intende l'applicazione delle misure amministrative intese a proteggere le informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e a controllarle al fine di contribuire a scoraggiare e individuare casi di compromissione o perdita intenzionale o accidentale di tali informazioni.
2. Le misure di gestione delle informazioni FIDUCIA riguardano in particolare la registrazione, la consultazione, la creazione, la copiatura, la conservazione, la restituzione e la distruzione di informazioni FIDUCIA.
3. All'atto della ricezione e prima di qualsiasi trattamento, le informazioni FIDUCIA sono registrate dall'ufficio FIDUCIA.
4. I locali dell'ufficio FIDUCIA sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte dell'autorità di sicurezza.
5. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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