Art. 7
Misure di sicurezza relative alle persone
In vigore dal 20 set 2016
Misure di sicurezza relative alle persone
1. L'accesso alle informazioni FIDUCIA è consentito solo alle persone che:
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hanno necessità di venirne a conoscenza;
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fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, sono state autorizzate ad accedere a informazioni FIDUCIA, e
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sono state informate delle proprie responsabilità.
2. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, a motivo della loro funzione, sono considerati autorizzati ad accedere alle informazioni FIDUCIA.
3. Il procedimento diretto a stabilire se un funzionario o un altro agente della Corte di giustizia dell'Unione europea, tenuto conto della sua lealtà, della sua integrità e della sua affidabilità, possa essere autorizzato ad accedere a informazioni FIDUCIA è precisato nell'allegato I.
4. Prima che sia loro accordato l'accesso a informazioni FIDUCIA, e successivamente ad intervalli regolari, tutte le persone interessate sono informate in merito alle proprie responsabilità in materia di protezione delle informazioni FIDUCIA conformemente alla presente decisione e riconoscono per iscritto dette responsabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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