Art. 7

Misure di sicurezza relative alle persone

In vigore dal 20 set 2016
Misure di sicurezza relative alle persone 1.   L'accesso alle informazioni FIDUCIA è consentito solo alle persone che: — hanno necessità di venirne a conoscenza; — fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, sono state autorizzate ad accedere a informazioni FIDUCIA, e — sono state informate delle proprie responsabilità. 2.   I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, a motivo della loro funzione, sono considerati autorizzati ad accedere alle informazioni FIDUCIA. 3.   Il procedimento diretto a stabilire se un funzionario o un altro agente della Corte di giustizia dell'Unione europea, tenuto conto della sua lealtà, della sua integrità e della sua affidabilità, possa essere autorizzato ad accedere a informazioni FIDUCIA è precisato nell'allegato I. 4.   Prima che sia loro accordato l'accesso a informazioni FIDUCIA, e successivamente ad intervalli regolari, tutte le persone interessate sono informate in merito alle proprie responsabilità in materia di protezione delle informazioni FIDUCIA conformemente alla presente decisione e riconoscono per iscritto dette responsabilità.
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Misure di sicurezza relative alle persone (Art. 7 Decisione (UE) 2016/2386) — Testo vigente | Portale Normativo