Art. 8
Sicurezza materiale
In vigore dal 20 set 2016
Sicurezza materiale
1. Per «sicurezza materiale» si intende l'applicazione di misure di protezione materiali e tecniche volte ad impedire l'accesso non autorizzato alle informazioni FIDUCIA.
2. Le misure di sicurezza materiale sono intese ad impedire ad intrusi l'ingresso, tramite sotterfugi o l'uso della forza, nei locali dell'ufficio FIDUCIA, a scoraggiare, ostacolare e individuare azioni non autorizzate e a permettere di stabilire una distinzione persone autorizzate o meno ad accedere alle informazioni FIDUCIA in base al principio della necessità di venirne a conoscenza. Tali misure sono determinate sulla base di una procedura di gestione del rischio.
3. Le misure di sicurezza materiale sono applicate ai locali dell'ufficio FIDUCIA in cui sono trattate e conservate le informazioni FIDUCIA. Tali misure sono destinate a garantire una protezione equivalente a quella di cui beneficiano le ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE. Nessuna informazione FIDUCIA può essere conservata o consultata al di fuori dei locali dell'ufficio FIDUCIA creati a tale scopo all'interno di una zona a sua volta protetta.
4. Per proteggere le informazioni FIDUCIA si usano solo attrezzature o dispositivi conformi alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
5. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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