Art. 10
Protezione delle informazioni FIDUCIA trattate per via elettronica
In vigore dal 20 set 2016
Protezione delle informazioni FIDUCIA trattate per via elettronica
1. I sistemi d'informazione e di comunicazione (computer e periferiche) utilizzati per il trattamento delle informazioni FIDUCIA sono situati nei locali dell'ufficio FIDUCIA. Gli stessi sono isolati da ogni rete informatizzata.
2. Sono poste in essere misure di sicurezza al fine di proteggere le apparecchiature informatiche utilizzate per il trattamento delle informazioni FIDUCIA contro la compromissione di tali informazioni da parte di emissioni elettromagnetiche non intenzionali (misure di sicurezza equivalenti a quelle praticate per le ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE).
3. I sistemi d'informazione e di comunicazione sono oggetto di un'omologazione rilasciata dall'autorità di sicurezza che garantisce che gli stessi rispondano alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.
4. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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