Art. 12
Assenza di diffusione in formato digitale, di comunicazione e di scambio di informazioni FIDUCIA
In vigore dal 20 set 2016
Assenza di diffusione in formato digitale, di comunicazione e di scambio di informazioni FIDUCIA
1. Le informazioni FIDUCIA non sono in nessun caso diffuse in formato digitale.
2. La Corte di giustizia non trasmette informazioni FIDUCIA né alle istituzioni, organi, organismi o agenzie dell'Unione, né agli Stati membri, né alle altre parti della controversia, né ad alcun terzo.
Storico versioni
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