Art. 13
Violazioni della sicurezza e compromissione di informazioni FIDUCIA
In vigore dal 20 set 2016
Violazioni della sicurezza e compromissione di informazioni FIDUCIA
1. La violazione della sicurezza è un'azione o un'omissione da parte di un individuo, la quale è contraria alle norme di sicurezza contenute nella presente decisione.
2. Si verifica compromissione quando, in seguito a una violazione della sicurezza, informazioni FIDUCIA sono state divulgate in tutto o in parte a persone non autorizzate o non considerate tali.
3. Ogni violazione o presunta violazione della sicurezza è immediatamente riferita all'autorità di sicurezza.
4. Qualora sia appurato, o esistano motivi ragionevoli per supporre che informazioni FIDUCIA sono state compromesse o perse, l'autorità di sicurezza, in stretta concertazione con il presidente e il cancelliere della Corte di giustizia, adotta tutte le misure del caso conformemente alle disposizioni applicabili per:
a)
informarne la parte principale che ha prodotto le informazioni o gli atti di cui trattasi;
b)
chiedere all'autorità competente che sia avviata un'indagine amministrativa;
c)
valutare l'eventuale pregiudizio causato alla sicurezza dell'Unione o a quella di uno o più dei suoi Stati membri o alle loro relazioni internazionali;
d)
impedire che i fatti si ripetano e
e)
informare le autorità competenti delle misure adottate.
5. Chiunque sia responsabile di una violazione delle norme di sicurezza contenute nella presente decisione è passibile di una sanzione disciplinare conformemente alle disposizioni applicabili. Chiunque sia responsabile della compromissione o della perdita di informazioni FIDUCIA è passibile di sanzioni disciplinari e/o azioni legali conformemente alle disposizioni applicabili.
Storico versioni
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