Art. 3
In vigore dal 5 ago 2016
Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto rientra nel gruppo di prodotti «calzature» secondo la definizione di cui all' della presente decisione e soddisfa i criteri ecologici nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica in allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:1349:oj#art-3