Art. 3

In vigore dal 5 ago 2016
Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto rientra nel gruppo di prodotti «calzature» secondo la definizione di cui all' della presente decisione e soddisfa i criteri ecologici nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica in allegato della presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2016/1349 — Testo vigente | Portale Normativo