Art. 2
In vigore dal 5 ago 2016
Ai fini della presente decisione si intende per:
1)
«tomaia», l'elemento strutturale superiore, composto da uno o più materiali, unito alla suola esterna della calzatura. La tomaia include la fodera e suola interna;
2)
«fodera e suola interna», il rivestimento della tomaia e il sottopiede, che costituiscono la parte interna della calzatura;
3)
«suola esterna», la parte inferiore della calzatura attaccata alla tomaia;
4)
«assemblaggio della calzatura», una serie di operazioni intese a unire la tomaia e la suola per formare un prodotto finito. L'imballaggio del prodotto finito è incluso.
5)
«sito di assemblaggio della calzatura», il sito in cui avvengono le fasi finali della produzione (dal taglio o dalla formatura del materiale, per la produzione con stampaggio a iniezione, all'imballaggio del prodotto) riguardanti il prodotto licenziato e la cui gestione è sotto il controllo del richiedente;
6)
«composti organici volatili» (COV), composti organici che a 293,15 K hanno una pressione del vapore pari o superiore a 0,01 KPa o che hanno una volatilità corrispondente alle particolari condizioni d'uso, di cui alla norma EN 14602;
7)
«sostanza intrinsecamente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni oppure una perdita di ossigeno o una produzione di diossido di carbonio massime teoriche del 60 % entro 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: ISO 14593, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, ISO 9888, OCSE 302 C;
8)
«sostanza facilmente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni oppure una perdita di ossigeno o una produzione di diossido di carbonio massime teoriche del 60 % entro 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: OCSE 301 A, ISO 7827, OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 301 D, ISO 10708, OCSE 301 E, OCSE 301 F, ISO 9408.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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