Art. 1
In vigore dal 5 ago 2016
1. Il gruppo di prodotti «calzature» comprende tutti gli articoli destinati alla protezione o alla copertura del piede e muniti di suola applicata che viene a contatto con il terreno. Subordinatamente alle deroghe di cui al paragrafo 3, sono incluse nell'ambito di applicazione le calzature disciplinate dall'allegato II della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e le calzature protettive disciplinate dalla direttiva 89/686/CEE del Consiglio (4).
2. Le calzature possono essere composte da materiali naturali e/o sintetici vari in linea con quanto prescritto dalla direttiva 94/11/CE.
3. Il gruppo di prodotti non comprende i seguenti prodotti:
a)
calzature contenenti componenti elettrici o elettronici;
b)
calzature concepite per essere usate soltanto una volta;
c)
calzini con suola applicata;
d)
calzature aventi il carattere di giocattoli.
Storico versioni
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