Art. 1

In vigore dal 5 ago 2016
1.   Il gruppo di prodotti «calzature» comprende tutti gli articoli destinati alla protezione o alla copertura del piede e muniti di suola applicata che viene a contatto con il terreno. Subordinatamente alle deroghe di cui al paragrafo 3, sono incluse nell'ambito di applicazione le calzature disciplinate dall'allegato II della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e le calzature protettive disciplinate dalla direttiva 89/686/CEE del Consiglio (4). 2.   Le calzature possono essere composte da materiali naturali e/o sintetici vari in linea con quanto prescritto dalla direttiva 94/11/CE. 3.   Il gruppo di prodotti non comprende i seguenti prodotti: a) calzature contenenti componenti elettrici o elettronici; b) calzature concepite per essere usate soltanto una volta; c) calzini con suola applicata; d) calzature aventi il carattere di giocattoli.
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Art. 1 Decisione (UE) 2016/1349 — Testo vigente | Portale Normativo