Art. 7

In vigore dal 5 ago 2016
1.   In deroga all', le domande relative al marchio Ecolabel UE per prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «calzature» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/563/CE. 2.   Le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «calzature» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2009/563/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Le domande sono valutate a norma dei criteri sulle quali sono basate. 3.   I marchi Ecolabel UE attribuiti in base ai criteri stabiliti nella decisione 2009/563/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.
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