Art. 3

In vigore dal 28 lug 2016
Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE secondo il regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto rientra nel gruppo di prodotti «mobili» secondo l' della presente decisione e soddisfa i criteri ecologici nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica enunciati all'allegato della presente decisione.
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