Art. 7

In vigore dal 28 lug 2016
1.   In deroga all', le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «mobili in legno» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/894/CE. 2.   Le domande relative al marchio Ecolabel UE di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «mobili in legno» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2009/894/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Le domande sono valutate a norma dei criteri sulle quali sono basate. 3.   I marchi Ecolabel UE attribuiti in base ai criteri stabiliti nella decisione 2009/894/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.
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