Art. 2
In vigore dal 28 lug 2016
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«cuoio all'anilina», cuoio la cui grana naturale è chiaramente e interamente visibile e in cui il rivestimento superficiale con una finitura non pigmentata è inferiore o uguale a 0,01 mm, secondo la norma EN 15987;
b)
«cuoio semianilina», cuoio rivestito con una finitura contenente un modesto quantitativo di pigmento, in modo che la grana naturale sia chiaramente visibile, secondo la norma EN 15987;
c)
«cuoio pigmentato e crosta di cuoio pigmentata», cuoio o crosta di cuoio la cui grana naturale o superficie è interamente occultata da una finitura contenente pigmenti, secondo la norma EN 15987;
d)
«cuoio verniciato e crosta di cuoio verniciata», cuoio o crosta di cuoio di norma con un effetto a specchio, ottenuto mediante applicazione di uno strato di vernici pigmentate o non pigmentate, o di resine sintetiche, il cui spessore non supera un terzo dello spessore totale del prodotto, secondo la norma EN 15987;
e)
«cuoio rivestito e crosta di cuoio rivestita», cuoio o crosta di cuoio il cui rivestimento superficiale, applicato sul lato esterno, non supera un terzo dello spessore totale del prodotto ma è superiore a 0,15 mm, secondo la norma EN 15987;
f)
«composto organico volatile» (VOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato a una pressione standard di 101,3 kPa, secondo la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e che, in una colonna capillare, eluisce fino al tetradecano (C14H30);
g)
«composto organico semivolatile» (SVOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione superiore a 250 °C e inferiore a 370 °C, misurato a una pressione standard di 101,3 kPa, e che, in una colonna capillare, eluisce con un intervallo di ritenzione tra n-tetradecano (C14H30) e n-docosano (C22H46) compreso;
h)
«contenuto riciclato», la porzione, in massa, di materiale riciclato in un prodotto o imballaggio; sono considerati contenuto riciclato secondo la norma ISO 14021 solo i materiali pre- e post-consumo;
i)
«materiale preconsumo», materiale sottratto al flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione ma escludendo il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati secondo la norma ISO 14021; sono altresì esclusi gli scarti di legno, i trucioli e le fibre generati dalle operazioni di taglio e segatura del legname;
j)
«materiale post-consumo», materiale generato da siti domestici o commerciali, industriali e istituzionali in veste di utilizzatori finali del prodotto che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto, compreso il materiale restituito proveniente dalla catena di distribuzione, secondo la norma ISO 14021;
k)
«materiale recuperato/rigenerato», materiale che sarebbe altrimenti smaltito come rifiuto o usato per recuperare energia, ma che invece è stato raccolto e recuperato/rigenerato come materia prima, al posto di materia prima nuova, in un processo di riciclaggio o di produzione, secondo la norma ISO 14021;
l)
«materiale riciclato», materiale rilavorato a partire da materiale recuperato/rigenerato per mezzo di un processo di produzione e trasformato in un prodotto finito o in un componente destinato a essere incorporato in un prodotto, secondo la norma ISO 14021, esclusi gli scarti di legno, i trucioli e le fibre generati dalle operazioni di taglio e segatura del legname;
m)
«pannello a base di legno», pannello fabbricato a partire da fibre di legno mediante uno dei diversi processi che possono richiedere l'uso di temperature e pressioni elevate nonché resine o adesivi leganti;
n)
«pannello di scaglie orientate», pannello multistrato composto principalmente da scaglie di legno unite da un legante, secondo la norma EN 300. Le scaglie dello strato esterno sono allineate e parallele al pannello alla lunghezza o alla larghezza del pannello. Le scaglie dello o degli strati interni possono essere orientate casualmente o allineate, di norma ad angolo retto, rispetto alle scaglie degli strati esterni;
o)
«pannello di particelle», pannello fabbricato sotto pressione e calore a partire da particelle di legno (scaglie, frammenti, trucioli, segatura e simili) e/o altro materiale lignocellulosico sotto forma di particelle (cascami di lino e canapa, frammenti di canna da zucchero e simili), con l'aggiunta di un adesivo, secondo la norma EN 309;
p)
«compensato», pannello a base di legno che consiste in un insieme di strati incollati tra loro nella direzione della fibratura in strati adiacenti, solitamente disposti a angolo retto, secondo la norma EN 313. Si possono definire molte diverse sottocategorie di compensato in base alla sua struttura (quali compensato a lamine, compensato ad anima, compensato bilanciato) o in base al suo uso finale principale (per esempio compensato marino);
q)
«pannello di fibra», un'ampia gamma di pannelli definiti dalle norme EN 316 ed EN 622 che, in base alle proprietà fisiche e al processo di produzione, possono essere suddivisi nelle sottocategorie: pannelli duri, semiduri, teneri e pannelli di fibra ottenuti per via secca;
r)
«sostanza facilmente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto dopo 28 giorni oppure una riduzione di ossigeno o una produzione di diossido di carbonio pari al 60 % dei massimi teorici dopo 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: OCSE 301 A, ISO 7827, OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 301 D, ISO 10708, OCSE 301 E, OCSE 301 F, ISO 9408;
s)
«sostanza intrinsecamente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto dopo 28 giorni oppure una riduzione di ossigeno o una produzione di diossido di carbonio pari al 60 % dei massimi teorici dopo 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: ISO 14593, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, ISO 9888, OCSE 302 C;
t)
«operazione di finitura», metodo con cui si applica uno strato superiore o un rivestimento alla superficie del materiale. Fra tali metodi si possono annoverare l'applicazione di pitture, stampe, vernici, impiallacciature, laminati, carte impregnate e pellicole di finitura;
u)
«biocida», secondo il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
—
qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, prevenire l'azione di o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,
—
qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel paragrafo precedente, utilizzata con l'intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica, e
—
un articolo trattato avente una funzione primaria biocida;
v)
«preservante del legno», biocida applicato mediante trattamento superficiale (per esempio nebulizzazione, applicazione a pennello) o processi a penetrazione profonda (per esempio sottovuoto a pressione, doppio vuoto) al legno (per esempio tronchi presso la segheria destinati a un uso commerciale e a tutti gli usi successivi del legno e dei prodotti a base di legno) o ai prodotti stessi a base di legno, o applicato a substrati non lignei (per esempio muratura e fondamenta) unicamente al fine di proteggere il legno o i prodotti adiacenti a base di legno dall'aggressione di organismi che distruggono il legno (per esempio carie secca e termiti), secondo la definizione concordata dal Comitato europeo di normalizzazione (fonte: CEN/TC 38 «Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno»);
w)
«E1», classificazione dei pannelli a base di legno contenenti formaldeide basata sulle emissioni di formaldeide, adottata in tutti gli Stati membri dell'UE. Secondo la definizione contenuta nell'allegato B della norma EN 13986, un pannello a base di legno è classificato E1 se le emissioni sono equivalenti a concentrazioni allo stato stazionario inferiori o uguali a 0,1 ppm (0,124 mg/m3) dopo 28 giorni in una camera di prova secondo la norma EN 717-1 o se il contenuto di formaldeide rilevato è inferiore o uguale a 8 mg/100 g di pannello essiccato in forno in base alla norma EN 120 o se i tassi di emissione di formaldeide sono inferiori o uguali a 3,5 mg/m2.h secondo la norma EN 717-2 o inferiori o uguali a 5,0 mg/m2.h secondo lo stesso metodo ma dopo tre giorni dalla produzione;
x)
«tessuto rivestito», tessuto avente uno strato aderente, distinto, continuo di materiali a base di gomma e/o plastica su una o entrambe le superfici, secondo la norma ENo 13360, compresi i materiali da tappezzeria generalmente denominati «finta pelle»;
y)
«materiale tessile», fibre naturali, sintetiche e cellulosiche artificiali;
z)
«fibra naturale», cotone e altre fibre di cellulosa naturali, lino e altre fibre tessili liberiane, lana e altre fibre cheratiniche;
(aa)
«fibra sintetica», fibre di acrilico, elastan, poliammide, poliestere e polipropilene;
(bb)
«fibra artificiale», fibre di lyocell, modal e viscosa;
(cc)
«tappezzeria», materiale usato nel lavoro di rivestimento, imbottitura e riempimento di sedili, letti o altri mobili, che può comprendere materiali di rivestimento quali cuoio, tessuti rivestiti e materiali tessili nonché di imbottitura, come i materiali flessibili cellulari polimerici a base di lattice di gomma e poliuretano;
(dd)
«sostanza», elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale oppure ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le eventuali impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione, secondo l', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio (6);
(ee)
«miscela», miscela o soluzione composta di due o più sostanze, secondo l', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
(ff)
«parte componente», elemento rigido e discreto la cui natura e forma non devono essere alterate prima dell'assemblaggio del prodotto finito nella sua veste completamente funzionale, anche se la sua posizione può variare durante l'uso del prodotto finito e include cerniere, viti, telai, cassetti, ruote e ripiani;
(gg)
«materiale componente», materiale la cui natura e forma non devono essere alterate prima dell'assemblaggio o durante l'uso dei mobili e che include materiali tessili, cuoio, tessuti rivestiti e schiume di poliuretano usate in tappezzeria. Il legname fornito può essere considerato un materiale componente ma può successivamente essere segato e trattato al fine di essere convertito in una parte componente.
Storico versioni
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