Art. 1
In vigore dal 28 lug 2016
1. Il gruppo di prodotti «mobili» comprende unità a sé stanti o a incasso utilizzate principalmente per riporre, collocare o appendere oggetti e/o fornire superfici dove gli utilizzatori possano riposarsi, sedere, mangiare, studiare o lavorare, in interni ed esterni. L'ambito di applicazione è esteso ai mobili domestici e ai mobili oggetto di appalti destinati all'uso domestico o non domestico. L'ambito di applicazione include telai, gambe, basi e testiere da letto.
2. Il gruppo di prodotti in questione non comprende i seguenti prodotti:
a)
materassi da letto, disciplinati dai criteri stabiliti nella decisione 2014/391/UE della Commissione (3);
b)
prodotti la cui funzione principale non è l'uso di cui al paragrafo 1, compresi l'illuminazione stradale, recinzioni e cancellate, scale, orologi, attrezzature per parchi giochi, specchi a sé stanti o da parete, condotti elettrici, dissuasori stradali e prodotti per l'edilizia, quali scalini, porte, finestre, coperture e rivestimenti per pavimenti;
c)
mobili di seconda mano, rifiniti, ricondizionati o rilavorati;
d)
mobili installati nei veicoli usati per il trasporto pubblico o personale;
e)
mobili che consistono in oltre il 5 % (peso/peso) di materiali non inclusi nell'elenco in appresso: legno massiccio, pannelli a base di legno, sughero, bambù, vimini, plastiche, metalli, cuoio, tessuti rivestiti, materiali tessili, vetro e materiali di imbottitura/riempimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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