Art. 9

Decisioni e raccomandazioni

In vigore dal 18 lug 2016
Decisioni e raccomandazioni 1.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle parti, fatti salvi gli dell'accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti. 2.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 128 dell'accordo recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate da entrambi i segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.
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Decisioni e raccomandazioni (Art. 9 Decisione (UE) 2016/1232) — Testo vigente | Portale Normativo