Art. 2
Riunioni
In vigore dal 18 lug 2016
Riunioni
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce una volta all'anno conformemente alla prassi consolidata per i consigli di stabilizzazione e di associazione, anche per quanto riguarda il livello di rappresentanza e il luogo. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai suoi segretari di concerto con il presidente.
Storico versioni
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